COME ADERIRE ALL’E.B.A.S. (estratto dallo Statuto EBAS)

Articolo 6 – Aderenti e destinatari delle provvidenze
1. Sono aderenti e destinatari:
– Tutte le imprese artigiane e forme associate, aventi i requisiti di cui alla Legge 443/85 e smi o leggi sostitutive, con codice CSC 4 o che applicano un CCNL del settore artigiano;
– Nonché le imprese o unità produttive non artigiane che comunque risultino iscritte ad una delle Organizzazioni Artigiane Socie e/o alle Organizzazioni ad esse aderenti, con le modalità previste dagli accordi in essere.
2. Sono inoltre destinatari: – i dipendenti delle imprese di cui sopra, in forza o comunque identificati dai regolamenti in vigore.

3. Tutte le imprese sono iscritte all’EBAS dal momento della loro adesione, tramite versamenti delle quote ed invio della domanda di adesione, ad uno o più fondi gestiti in modo diretto o indiretto dall’EBAS. Ad ogni impresa iscritta e ad ogni suo dipendente, l’Ente attribuisce un numero progressivo con relativo codice che verrà mantenuto fino alla cessazione del rapporto.

4. Il Comitato di Gestione dell’EBAS, predisporrà un apposito modello di adesione, il quale dovrà essere sottoscritto dalle imprese, alle quali verrà successivamente rilasciata un’attestazione dell’avvenuta iscrizione all’EBAS.
5. Alle imprese di cui al presente articolo, previa richiesta delle stesse, il Comitato di Gestione, provvederà a rilasciare idonea certificazione liberatoria attestante il versamento ai fondi previsti dai vari istituti contrattuali.

Articolo 7 – Sospensione e Cessazione dell’iscrizione

  1. L’impresa non in regola con i versamenti ad uno o più Fondi di pertinenza contrattuale è sospesa dall’iscrizione. In tal caso il Comitato di Gestione deve provvedere al sollecito dei pagamenti.
  2. L’impresa sospesa non ha diritto, fino alla regolarizzazione, alla erogazione dei contributi per sé e per i propri dipendenti nonché alla certificazione di regolarità presso gli Enti Pubblici. 
  3. La cessazione del rapporto di iscrizione avviene in seguito allo scioglimento dell’EBAS o alla cessazione dell’impresa stessa. 
  4. In caso di cessazione dell’iscrizione, le imprese non avranno diritto a trasmettere ad altri la propria quota, né ad alcun rimborso per quote associative e/o contributi versati, fermo restando il mantenimento delle obbligazioni pregresse derivanti dalla adesione all’EBAS.

Scarica gli allegati:
Modello di adesione_All.A

Comunicazione variazioni dati – All.A1

Scheda dati dipendenti – allegato L2 (il file deve essere trasmesso in formato excel – .xls)

Circolare Versamenti 2024

Delibera EBNA 28/07/2022

Clicca qui per consultare la tabella versamenti con dettaglio CCNL

Istruzioni Imprese Multilocalizzate

Istruzioni Compilazione UniEmens

Dichiarazione azienda e lavoratori inserimento EAR in busta paga

Per l’eventuale calcolo di quote pregresse, si inserisce qui di seguito il link al manuale contenente la procedura (da pagina 15 a pagina 16). Si precisa che la modalità 2 – Forfettizzazione (valida per le competenze 2019/2020/2021), presente alla pagina 17, è relativa solo alla quota variabile FSBA.

Manuale SINAWEB

 

NOTA BENE

Le quote versate mediante F24 vanno inserite nell’UNIEMENS. Tramite questo documento l’Ente attribuisce al lavoratore il versamento garantendone il diritto alle prestazioni. Nel caso di mancata riconciliazione dei dati F24 e UNIEMENS tale diritto non è più garantito. Si chiede di prestare la massima attenzione laddove si inseriscono nell’UNIEMENS mensilità arretrate. Nello specifico è necessario che l’imponibile previdenziale sia quello relativo alla mensilità di competenza arretrata e non quella della mensilità della denuncia mensile corrente (vedi link relativo alle istruzioni Compilazione Uniemens sopra inserito).

 

Si informa, inoltre che è possibile effettuare:
RICHIESTE DI RIMBORSO per versamenti non dovuti;
COMPENSAZIONI (es. nei casi di duplicazione di versamento, errato importo, etc.);
RETTIFICHE di periodi errati (es. Novembre 2001 periodo esatto: Gennaio 2011).

Clicca qui sotto per maggiori informazioni

Procedura per il rimborso di somme non dovute all’E.B.N.A. per versamenti erronei, duplicati o indebiti.

A partire dal 20/06/2012, in seguito alla Convenzione sottoscritta dall’E.B.N.A. (Ente Bilaterale Nazionale Artigianato) e dall’E.B.A.S. (Ente Bilaterale Artigianato Sardegna), le domande di rimborso di quote non dovute all’E.B.N.A. per versamenti erronei, duplicati o indebiti dovranno essere presentate direttamente all’Ente Bilaterale Regionale competente per territorio.

Il rimborso potrà essere richiesto nei seguenti casi:

  • versamento di contributi obbligatori INPS con erronea causale “EBNA”;
  • duplicazione di contributi dovuti all’EBNA;
  • versamento di contributi all’EBNA nel caso di inserimento di EAR;
  • versamento all’EBNA di importi superiori a quelli dovuti.

N.B. per versamento indebito degli importi relativi alle quote RLST, vedere la sezione OPRA

Oltre al rimborso di quote versate indebitamente, potrà essere fatta richiesta di compensazione o rettifica. La compensazione potrà essere richiesta nei seguenti casi: duplicazione di versamenti; versamento di importi errati. La rettifica, invece, potrà essere richiesta nel caso sia stata indicata in F24 una competenza errata (per esempio Novembre 2001 anziché Gennaio 2011).Nel caso di compensazioni, ossia di versamenti inferiori a quelli dovuti compensati con quote versate in più nei mesi precedenti, nel modello Uniemens dovrà comunque essere indicato, per ogni dipendente, l’intero importo dovuto.

Nel caso di versamenti con causale diversa da “EBNA”, l’azienda potrà procedere al recupero delle somme versate indebitamente sulla base delle procedure previste dall’INPS e, per quanto ci riguarda, dovrà reiterare il versamento con la causale esatta. 

Procedura. La richiesta di rimborso, compensazione o rettifica, compilata utilizzando il modulo predisposto dall’EBNA e sottoscritta dal rappresentante legale dell’azienda, dovrà essere inviata all’Ente Bilaterale Regionale competente per territorio, cioè all’EBAS, entro 5 anni dal mese di competenza dell’errato versamento. Alla richiesta dovrà essere allegata la seguente documentazione:

  • fotocopia del documento di identità del legale rappresentante dell’azienda;
  • fotocopia del modello UNIEMENS o Attestazione della Denuncia Contributiva del periodo di riferimento del versamento;
  • idonea documentazione attestante l’eventuale inserimento dell’EAR (vedi fac-simile);
  • stampa del cassetto fiscale da cui si evidenzino tutti pagamenti effettuati con codice EBNA.

Clicca qui per scaricare il modulo di rimborso

Clicca qui per scaricare il modulo per compensazioni/rettifiche

Le istanze verranno istruite dall’EBAS sulla base della documentazione fornita. Le rettifiche e le compensazioni saranno effettuate direttamente dallo stesso Ente Bilaterale Regionale.

Per tutti gli altri rimborsi, invece, una volta esaurita la fase istruttoria, l’EBAS provvederà a trasmettere all’EBNA le istanze per la verifica finale e la successiva liquidazione.

Compensazione crediti di natura fiscale/previdenziale

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L’articolo 2 della convenzione EBNA-INPS del 24 luglio 2013 prevede:“L’INPS non può utilizzare le somme destinate all’Ente Bilaterale per recuperare crediti contributivi non corrisposti alle aziende; è invece possibile, da parte delle aziende, compensare crediti di natura fiscale e/o previdenziale per il pagamento dei contributi all’Ente Bilaterale.”Pertanto tutte le aziende aderenti al sistema della Bilateralità, hanno facoltà di compensare propri crediti di natura fiscale e/o previdenziale, per il pagamento della contribuzione dovuta ad EBNA.Il versamento è possibile, analogamente alle altre tipologie di compensazioni, indicando nel modello F24 il codice tributo, l’anno e l’importo del tributo a credito, che in tutto o in parte, potrà essere utilizzato in compensazione per il versamento dei contributi alla Bilateralità.

Richieste di rateizzazione

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Nel caso in cui l’azienda debba avviare un piano di rientro di quote non versate ad EBAS Sardegna, può inviare specifica richiesta di rateizzazione all’indirizzo PEC:

ebas.sardegna@pec.it, allegando una proposta di rateizzo secondo le seguenti indicazioni:

  • Per importi debitori fino a 500 euro, massimo 3 rate;
  • Per importi debitori fino a 1.000 euro, massimo 5 rate;
  • Per importi debitori fino a 1.500 euro, massimo 12 rate;
  • Per importi debitori fino a 2.500 euro, massimo 18 rate;
  • Per importi debitori superiori ai 2.500 euro, massimo 24 rate.

Il piano di rientro verrà sottoposto all’approvazione del Comitato di Presidenza alla prima riunione utile.

Il pagamento dovrà avvenire con il modello F24, utilizzando un singolo rigo della sezione INPS per ogni mensilità mancante, seguendo le indicazioni presenti nella circolare versamenti, scaricabile dalla presente sezione.