Il decreto Legislativo 81/08 e gli accordi naz.li e reg.li hanno conferito all’EBAS una serie di attribuzioni in merito al sistema della sicurezza nelle imprese artigiane.
L’ EBAS svolge attività di segreteria tecnica ed organizzativa per le strutture di gestione previste dagli accordi interconfederali (Organismo Paritetico Regionale Artigianato OPRA e Organismo Paritetico territoriale Artigianato OPTA ).

Il Decreto legislativo 626 del 19 settembre 1994 ha previsto l’istituzione di una nuova figura IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA, figura riconfermata all’interno del D.Lgs.81/08.
I compiti del Rappresentante del Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.), sono quelli definiti dall’art. 50 del D.Lgs. 81/08.

Procedure, adempimenti e modulistica per le aziende

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I lavoratori optano per un rappresentante interno (RLS)

I lavoratori optano per un rappresentante territoriale (RLST)

Stampare e consegnare una copia ad ogni lavoratore e convocare una riunione tra i lavoratori come da procedura indicata nell’allegato 1.

Allegato 1: scheda elezione

Stampare e consegnare una copia ad ogni lavoratore e convocare una riunione tra i lavoratori come da procedura indicata nell’allegato 1.

Allegato 1: scheda elezione

Stampare e consegnare ai lavoratori il verbale dove verranno riportati i risultati delle elezioni a firma dei lavoratori.

Allegato 2: verbale di elezione RLS

Stampare e consegnare ai lavoratori il verbale dove verranno riportati i risultati delle elezioni a firma dei lavoratori.

Allegato 2: verbale di elezione RLS

Compilare e inviare all’OPRA l’allegato 4 con la documentazione richiesta dal modulo.

Allegato 4: comunicazione all’OPRA dell’elezione del RLS e dell’organigramma aziendale.

Stampare, compilare, fare firmare ai lavoratori e inviare all’OPRA

Allegato 3: scelta del rappresentante dei lavoratori territoriale per la sicurezza

Il lavoratore nominato dovrà essere formato

Art. 37 Dlgs.81/08, comma 11 – Corso da 32 ore a carico del Datore di Lavoro

Dopo aver ricevuto il nominativo del RLST, stampare e far firmare a tutti i lavoratori e inoltrare all’OPRA l’allegato 5.

Allegato 5: Trasmissione all’OPRA dell’avvenuta comunicazione ai lavoratori del nominativo del RLST

Comunicare il nominativo all’INAIL

www.inail.it

Compilare e inviare all’OPRA l’allegato 4.

Allegato 4: comunicazione all’RLST c/o OPRA dell’organigramma aziendale.

OPRA

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L’OPRA SARDEGNA non ha fini di lucro e svolge, secondo le modalità previste dalla normativa e dagli accordi interconfederali in vigore, compiti di indirizzo, promozione e coordinamento degli RLST, degli Organismi Paritetici Territoriali dell’Artigianato (O.P.T.A.), qualora costituiti, e ogni altra funzione indicata nello Statuto, nell’Accordo Interconfederale del 13/09/2011, nel Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i., oltreché negli accordi interconfederali regionali e nazionali vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

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OPTA

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Il Decreto Legislativo 81/08 prevede anche la costituzione di ORGANISMI PARITETICI TERRITORIALI (O.P.T.A) tra le Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti, con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti del lavoratori (art.51 D.lgs.81/08) Presso tali Organismi operano i rappresentanti territoriali del lavoratori per la sicurezza. Al rappresentante territoriale per la sicurezza presso l’O.P.T.A. deve pervenire la documentazione delle aziende in merito alla valutazione del rischi aziendali. Presso I’O.P.T.A. vengono tenuti gli elenchi dei Rappresentanti del lavoratori per la sicurezza e l’elenco dei medici competenti. Gli O.P.T.A. inoltre sono la sede ove si discutono eventuali controversie inerenti l’applicazione delle norme di legge. In attuazione dell’accordo interconfederale regionale del 5 febbraio 2015, il bacino territoriale, nel quale opererà un solo OPTA, corrisponderà all’intero territorio regionale e potrà essere valutato e modificato d’intesa tra le parti sociali regionali, che faranno un’apposita verifica dopo il primo anno.

Contatta il tuo RLST

Elenco RLST
Michele Marras Nord Est +393401039324 rlst.marrasm@opra.sardegna.it
Francesco Morittu Nord Ovest +393394164030 rlst.morittuf@opra.sardegna.it
Antonio Oggiano Gallura +393319850593 rlst.oggianoa@opra.sardegna.it
Donatella Ledda Centro est +393338019660 rlst.leddad@opra.sardegna.it
Tatiana Isoni Centro ovest +393476247426 rlst.isonit@@opra.sardegna.it
Demetrio Marotto Ogliastra +393358019413 rlst.marottod@opra.sardegna.it
Mauro Branca Sud Sardegna +393477549123 rlst.brancam@opra.sardegna.it
Guido Lai Sud Sardegna +393478234458 rlst.laig@opra.sardegna.it
Giorgio Tagliasacchi Sud Est +393473610300 rlst.tagliasacchig@opra.sardegna.it
Francesco Dessì Sud Ovest +393482362544 rlst.dessif@opra.sardegna.it
William Urtis Nord Est

+393471021628

rlst.urtisw@opra.sardegna.it

 

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Imprese che applicano CCNL diversi da quello artigiano – Richiesta RLST

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Tali imprese, per fruire del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza territoriale, dovranno effettuare un versamento annuale di 69,90 euro per ogni singolo lavoratore in forza al 31 DICEMBRE o al momento della prima assunzione.

Il versamento dovrà essere effettuato annualmente entro il 28 febbraio sul c/c intestato a OPRA Sardegna – Organismo Paritetico Regionale Artigiano – IBAN IT30 H032 5004 8000 1000 0002 047

I dati da indicare nella causale di versamento sono:

• La dicitura “QUOTA RLST”;

• l’anno per cui viene effettuato il versamento;

• la matricola INPS e la partita iva dell’impresa, che permetterà un’individuazione più puntuale della stessa impresa, finalizzata alla registrazione dei versamenti;

• il numero dipendenti per cui viene effettuato il versamento (dipendenti in forza al 31 dicembre);

• il CCNL applicato dall’impresa.

Copia del versamento dovrà essere inviato all’OPRA, all’indirizzo PEC opra.sardegna@pec.it , con i seguenti allegati:

Rientrano nella casistica:

  • le aziende non artigiane associate alle OO.AA. Confartigianato, CNA, Casartigiani e CLAAI, aventi dimensioni non superiori ai criteri previsti per le aziende artigiane (art.5 comma 10 del Protocollo regionale di attuazione dell’Accordo nazionale applicativo del D.lgs. 81/2008 sottoscritto in data 5 febbraio 2015);

  • le aziende artigiane operanti in settori nei quali non siano stati stipulati CCNL specifici dell’artigianato;

Imprese Artigiane prive di dipendenti – Richiesta RLST

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In analogia a quanto previsto dall’art.5 comma 10 del Protocollo regionale di attuazione dell’Accordo nazionale applicativo del D.lgs. 81/2008, rientrano nell’ambito di applicazione del servizio RLST le aziende artigiane:

– aventi forma societaria ma prive di lavoratori dipendenti.

– aventi forma giuridica di ditta individuale, prive di lavoratori dipendenti nelle quali siano presenti soggetti che svolgano stage, tirocini formativi, allievi degli istituti di istruzione ed universitari e gli allievi di corsi di formazione professionali (equiparati ai lavoratori dipendenti ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs.81/08 e s.m.i.)

Tali imprese, per fruire del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza territoriale, dovranno effettuare un versamento annuale di 69,90 euro per ogni singolo soggetto (socio lavoratore, tirocinante, stagista, etc.) in forza al 31 DICEMBRE.

N.B. dal versamento è escluso il soggetto individuato come “datore di lavoro” ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b) del D. Lgs.81/08 e s.m.i.

Il versamento dovrà essere effettuato annualmente entro il 28 febbraio per ogni socio lavoratore sul c/c intestato a OPRA Sardegna – Organismo Paritetico Regionale Artigiano – IBAN IT30 H032 5004 8000 1000 0002 047.

I dati da indicare nella causale di versamento sono:

• La dicitura “QUOTA RLST NO DIP.”;

• l’anno per cui viene effettuato il versamento;

• la matricola INPS e/o la partita iva dell’impresa, che permetterà un’individuazione più puntuale della stessa impresa, finalizzata alla registrazione dei versamenti;

Copia dello stesso bonifico dovrà essere inviato all’OPRA, all’indirizzo PEC opra.sardegna@pec.it, con i seguenti allegati:

  • Scheda dati dipendente – allegato L2 (dovranno essere inseriti i dati dei soci dell’azienda evidenziando quali risultano essere soci lavoratori operanti all’interno dell’attività produttiva);
  • Domanda di adesione;
  • Visura camerale (da cui si evinca la composizione societaria).

Rientrano nella casistica:

  • le aziende artigiane aventi forma societaria associate alle OO.AA. Confartigianato, CNA, Casartigiani e CLAAI.

Regolarizzazione situazioni pregresse e imprese di nuova iscrizione

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Le imprese che devono regolarizzare una situazione pregressa, onde poter accedere immediatamente ai benefici del presente accordo, dovranno effettuare un immediato versamento pari a:

  • € 29,81 per ogni lavoratore in forza per le imprese rientranti nella prima casistica (vedi tabella);
  • € 20,97 per ogni lavoratore in forza per le imprese rientranti nella seconda casistica (vedi tabella).

e quindi regolarizzare il periodo pregresso per poter accedere alle prestazioni del sistema bilaterale, come previsto dai regolamenti vigenti. (art.7 – Protocollo regionale di attuazione dell’Accordo nazionale applicativo del D.lgs 81/2008 sottoscritto in data 5 febbraio 2015).

Rientrano all’interno di tale casistica anche le imprese di nuova iscrizione che dovranno effettuare il versamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui effettuano l’assunzione di personale dipendente. Resta fermo anche per esse quanto previsto al precedente punto circa l’immediato versamento del valore di un’intera quota annua per l’accesso ai benefici del servizio.

Il versamento dovrà essere effettuato sul c/c intestato a OPRA Sardegna – Organismo Paritetico Regionale Artigiano – IBAN IT30 H032 5004 8000 1000 0002 047. 

I dati da indicare nella causale di versamento sono:

• la matricola INPS e la partita iva dell’impresa, che permetterà un’individuazione più puntuale della stessa impresa, finalizzata alla registrazione dei versamenti;

• l’anno per cui viene effettuato il versamento;

• il numero dipendenti per cui viene effettuato il versamento (dipendenti in forza al 31 dicembre);

• il CCNL applicato dall’impresa.

Copia del bonifico dovrà essere inviato all’OPRA, all’indirizzo PEC opra.sardegna@pec.it , con i seguenti allegati:

 

Campo di applicazione
Prima casistica

Imprese artigiane con C.S.C. (Codice Statistico Contributivo) che inizia con 4 / Codice Autorizzazione 7B (“Fondo di solidarietà bilaterale dell’Artigianato”), rientranti nel campo di applicazione del Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato (FSBA)

Enti e società costituiti, partecipati o promossi dalle Organizzazioni sottoscrittrici dell’Accordo e le stesse Organizzazioni, a prescindere dal C.S.C. o dal CCNL applicato e rientranti nel campo di applicazione di FSBA. 

Seconda casistica

Imprese artigiane con C.S.C. 4 rientranti nel campo di applicazione del Titolo I del Decreto Legislativo n. 148/2015 (integrazioni salariali ordinarie e straordinarie) che applicano un CCNL artigiano. 

Imprese con C.S.C. diverso da 4, che applicano uno dei CCNL artigiani.

Aziende con caratteristiche di stagionalità (mensilità senza dipendenti in forza)

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Il costo del servizio del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (R.L.S.T.) è incluso nella quota versata mensilmente, perciò non comporta costi aggiuntivi per le imprese regolarmente versanti. Gli RLST avranno accesso immediato alle aziende che risultano aver versato le ultime 12 mensilità consecutive. Pertanto le aziende che non rientrano in tale casistica per mancanza di forza lavoro in una o più delle ultime 12 mensilità, onde poter accedere immediatamente al servizio, dovranno effettuare un immediato versamento pari a

  • € 29,81 per ogni lavoratore per le imprese rientranti nella prima casistica (vedi tabella);
  • € 20,97 per ogni lavoratore per le imprese rientranti nella seconda casistica (vedi tabella).

Il versamento dovrà essere effettuato sul c/c intestato a OPRA Sardegna – Organismo Paritetico Regionale Artigiano – IBAN IT30 H032 5004 8000 1000 0002 047

I dati da indicare nella causale di versamento sono:

• La dicitura “STAGIONALE RLST ”;

• l’anno per cui viene effettuato il versamento;

• la matricola INPS e la partita iva dell’impresa, che permetterà un’individuazione più puntuale della stessa impresa, finalizzata alla registrazione dei versamenti;

• il numero dipendenti per cui viene effettuato il versamento (dipendenti in forza al 31 dicembre);

• il CCNL applicato dall’impresa.

Copia del versamento dovrà essere inviato all’OPRA, all’indirizzo PEC opra.sardegna@pec.it , con i seguenti allegati:

Campo di applicazione
Prima casistica

Imprese artigiane con C.S.C. (Codice Statistico Contributivo) che inizia con 4 / Codice Autorizzazione 7B (“Fondo di solidarietà bilaterale dell’Artigianato”), rientranti nel campo di applicazione del Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato (FSBA)

Enti e società costituiti, partecipati o promossi dalle Organizzazioni sottoscrittrici dell’Accordo e le stesse Organizzazioni, a prescindere dal C.S.C. o dal CCNL applicato e rientranti nel campo di applicazione di FSBA. 

Seconda casistica

Imprese artigiane con C.S.C. 4 rientranti nel campo di applicazione del Titolo I del Decreto Legislativo n. 148/2015 (integrazioni salariali ordinarie e straordinarie) che applicano un CCNL artigiano. 

Imprese con C.S.C. diverso da 4, che applicano uno dei CCNL artigiani.

Adesione Organizzazioni Socie

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Come previsto dall’Accordo regionale del 19 aprile 2019, possono aderire al sistema bilaterale artigiano della Sicurezza le associazioni artigiane e le organizzazioni sindacali di qualsiasi livello e gli enti/organizzazioni dalle stesse promossi e/o costituiti e/o controllati, fatti salvi i CCNL eventualmente applicati adempiendo ai versamenti previsti per l’adesione all’EBAS per almeno 12 mensilità continuative al momento della richiesta del servizio (VEDI REGOLARIZZAZIONI SITUAZIONI PREGRESSE E IMPRESE DI NUOVA ISCRIZIONE)

Richiesta di collaborazione formazione ai sensi dell’art.37, comma 12 del D.lgs.81/2008 e smi

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L’art. 37 al comma 12 del D.Lgs 81/2008 stabilisce che ”la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si volge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori….”

Ricordiamo che l’Organismo Paritetico a cui fare riferimento è quello costituito dalle parti firmatarie del CCNL applicato ai rapporti di lavoro all’interno dell’azienda e che la collaborazione dovrà essere richiesta, almeno quindici giorni prima dell’inizio delle attività formative, solo all’Organismo paritetico in possesso dei requisiti previsti dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 20/2011.

Ricordiamo inoltre che:

  • L’obbligo del datore di lavoro di richiedere la collaborazione agli Organismi paritetici è previsto solo per la formazione dei lavoratori e il RLS, sempre che gli stessi siano presenti nella provincia o regione in cui ha sede l’attività e operino nel settore di riferimento ( art.37 comma 12 TU81/2008)
  • Il datore di lavoro non è obbligato a effettuare la formazione necessariamente con gli organismi paritetici, ma solo a metterli a conoscenza della volontà di svolgere un’attività formativa;
  • la comunicazione deve essere inviata almeno 15 giorni prima dell’inizio dei corsi anche a mezzo di posta elettronica;
  • qualora siano presenti in ambito territoriale e nel settore di riferimento più organismi paritetici, è sufficiente che il datore di lavoro presenti la richiesta anche a uno solo di questi;
  • nel caso di imprese plurilocalizzate, l’organismo di riferimento può essere individuato avendo riguardo alla sede legale dell’impresa;
  • copia della comunicazione deve essere inviata al Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori (RLST) qualora designato.

Come previsto dal citato Decreto, qualora la richiesta riceva riscontro dall’Organismo Paritetico con eventuali richieste di chiarimenti o osservazioni, il Datore di lavoro ne dovrà tenere conto nella pianificazione e realizzazione delle attività formative. Se invece entro 15 giorni non si riceveranno notizie in merito, il Datore di lavoro potrà procedere in autonomia alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione (Accordo Stato Regioni 07/07/2016, punto 12.10).

Il modulo inserito qui di seguito, predisposto dall’Organismo Paritetico Nazionale per l’Artigianato – OPNA – potrà essere inviato all’OPRA tramite PEC all’indirizzo opra.sardegna@pec.it o via fax al numero 0706848467.

 

Rimborso versamenti quota RLST

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Le imprese i cui lavoratori abbiano eletto il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) aziendale e che hanno versato le quote mediante F24, possono chiedere il rimborso degli importi relativi al RLST.

Il rimborso avverrà sulla base dei versamenti effettuati durante l’anno di riferimento del rimborso, nella misura stabilita dai vigenti accordi sindacali in applicazione del D.Lgs 81/08 e s.m.i., ossia 12,00 euro per ciascun dipendente con versamento annuale completo.

La richiesta del rimborso dovrà essere inoltrata annualmente all’OPRA entro il 28 febbraio dell’anno successivo e potrà essere soddisfatta per la sola quota relativa all’esercizio economico dell’anno precedente.

Per le elezioni di RLS aziendali avvenute nel corso dell’anno, saranno conteggiate come quote in rimborso solamente quelle versate per i mesi di competenza a partire da quello in cui è stata effettuata l’elezione. I mesi di competenza antecedenti non verranno rimborsati a meno che l’elezione non sia stata effettuata in sostituzione di altro RLS aziendale.

Procedura.

La richiesta di rimborso, compilata utilizzando l’apposito modulo e sottoscritta dal rappresentante legale dell’azienda, dovrà essere inviata all’OPRA, tramite PEC (opra.sardegna@pec.it).

Alla richiesta dovrà essere allegata la seguente documentazione:

  1. fotocopia del documento di identità del legale rappresentante dell’azienda;
  2. Allegato 2 (verbale di elezione del RLS interno);
  3. Allegato 4, qualora non ancora inviato;
  4. copia comunicazione nominativo all’INAIL;
  5. copia dell’attestato di avvenuta formazione obbligatoria di 32 ore (Art 37– comma 11 – D.Lgs 81/2008);
  6. copia dell’attestato di aggiornamento della formazione del RLS aziendale (Art 37– comma 11 – D.Lgs 81/2008 – aziende da 15 a 50 lavoratori);
  7. rendiconto aziendale scaricabile dal sito INPS, Sezione Servizi per aziende e consulenti, Sezione Emens;
  8. Scheda dati dipendente – allegato L2

Nella domanda dovranno essere obbligatoriamente indicati i dati per l’effettuazione del bonifico di rimborso.

Si rammenta che la durata dell’incarico del RLS è triennale e che alla scadenza si dovrà procedere ad una nuova elezione formale che potrà eventualmente portare alla rielezione del precedente RLS. Si rammenta inoltre, che la procedura di richiesta di rimborso dovrà essere eventualmente ripetuta ogni anno poiché i versamenti sono comunque composti da una cifra fissa pari a Euro 7,65/11,65 al mese per 12 mensilità e di una percentuale destinata a FSBA calcolata sulla retribuzione imponibile.

Non saranno effettuati rimborsi per periodi in cui l’incarico del RLS sia scaduto.

Clicca qui per scaricare il modulo di rimborso

Le istanze verranno istruite sulla base della documentazione fornita.

Informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali)

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Premessa.

L’O.P.R.A. Sardegna (Organismo Paritetico Regionale dell’Artigianato della Sardegna), con sede legale presso l’E.B.A.S. (Ente Bilaterale Artigiano della Sardegna) in Via Goceano, 8 – 09125 Cagliari (CA), in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, La informa che il trattamento dei dati da Lei forniti sarà improntato ai principi di “liceità, correttezza e trasparenza” (art. 5, paragrafo 1, lett. a).

I dati saranno trattati compatibilmente alle finalità per cui sono stati raccolti (“limitazione delle finalità”) e in misura strettamente necessaria (“minimizzazione dei dati”) (art. 5, paragrafo 1, lett. b) e c).

Il trattamento dei dati sarà poi improntato al principio di “esattezza”, tramite l’adozione di opportune misure per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (art. 5, paragrafo 1, lett. d).

La conservazione dei dati avverrà con modalità che consentano l’identificazione degli interessati per un arco temporale non superiore al conseguimento delle finalità per cui sono trattati (“limitazione della conservazione”) e il loro trattamento avverrà in maniera tale da garantire una loro adeguata “sicurezza e integrità” (art. 5, paragrafo 1, lett. e) e f).

1. L’O.P.R.A. e il servizio del R.L.S.T.

L’Accordo applicativo del decreto legislativo 81/2008 e smi1, sottoscritto il 13 settembre 2011 a livello nazionale dalle Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL e dalle Associazioni di categoria artigiane Confartigianato, CNA, Casartigiani e CLAAI, ha previsto, tra le varie disposizioni, l’istituzione a livello regionale dell’O.P.R.A. (Organismo Paritetico Regionale dell’Artigianato), per lo svolgimento di compiti specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Per la Regione Sardegna, le Parti Sociali hanno adempiuto a tale disposizione, con la sottoscrizione del Protocollo regionale di attuazione del 5 febbraio 2015, che ha istituito l’O.P.R.A. Sardegna, in sostituzione del preesistente C.P.R.A. (Comitato Paritetico Regionale Artigianato).

Il nuovo Organismo è composto da 12 membri, 6 in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali (CGIL, CISL e UIL) e 6 in rappresentanza delle Organizzazioni Artigiane (Confartigianato, CNA, Casartigiani e CLAAI), e ha sede presso l’E.B.A.S. (Ente Bilaterale Artigiano della Sardegna), di cui si avvale per l’esercizio delle funzioni di segreteria tecnica, amministrativa e operativa.

Tra le varie funzioni, indicate nell’art. 51 del Testo Unico per la Sicurezza, nonchè nell’art. 3.2.4. dell’Accordo nazionale applicativo già citato, l’O.P.R.A. esercita quella di supporto all’attività degli R.L.S.T. (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali), figura disciplinata dall’Art. 48 del Testo Unico, per le imprese i cui lavoratori non abbiano eletto il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza al loro interno (R.L.S.).

Gli R.L.S.T., previo svolgimento e superamento di un corso di formazione, sono nominati congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali e comunicati alle aziende dall’O.P.R.A., per la durata e modalità previste dalle disposizioni normative vigenti in materia, e durano in carica tre anni, rinnovabili salvo impedimenti.

Le funzioni attribuite al R.L.S.T. sono quelle previste al comma 1 dell’art. 50 del Testo Unico per la Sicurezza, in particolare:

– accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;

– è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi e alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle misure di prevenzione adottate in azienda;

– è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, all’evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;

– riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerenti la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonchè le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

– avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;

– formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma sentito, e alle quali può fare ricorso qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione adottate non siano commisurate ai rischi rilevati.

2. Adesione al servizio R.L.S.T. e regolarità contributiva.

L’accesso al servizio del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale, per effetto degli Accordi Interconfederali del 10 dicembre 2015 e del 11 gennaio 2016, nonchè della delibera dell’E.B.N.A. (Ente Bilaterale Nazionale Artigianato) del 19 gennaio 2016, avviene contestualmente all’adesione dell’azienda all’E.B.A.S. (Ente Bilaterale Artigiano della Sardegna), secondo le quote di contribuzione previste negli stessi Accordi, in applicazione del D. Lgl. 148/2015 e successive disposizioni in materia di integrazioni salariali.

La informiamo perciò che l’erogazione del servizio avverrà previa verifica, da parte della segreteria dell’E.B.A.S., dell’adesione e della regolarità contributiva, con le modalità e procedure previste nel Regolamento dell’Ente.

I dati da Lei forniti in occasione dell’adesione e della verifica della regolarità contributiva, sono resi disponibili ai R.L.S.T. tramite un’apposita piattaforma informatica collegata con il software gestionale dell’E.B.A.S.. Ogni R.L.S.T. dispone di una propria area riservata, protetta da apposite username e password, e accede solo alle informazioni relative alle aziende che gli sono state assegnate.

I dati forniti al R.L.S.T. e le finalità per cui potranno essere trattati sono indicati nella seguente tabella:

Tab. 1 Dati raccolti presso soggetto diverso dall’interessato e resi disponibili al R.L.S.T.

3. Assegnazione all’azienda del nominativo del R.L.S.T.

In occasione della seduta del Tavolo Politico dell’O.P.R.A. del 18 novembre 2016, le Parti Sociali Regionali hanno definito le procedure relative al sistema sicurezza, compresa la modulistica da adottare in merito alle comunicazioni in capo all’azienda, nei confronti dell’O.P.R.A., e alle informazioni raccolte dal R.L.S.T presso le aziende.

Qualora i lavoratori optino per un rappresentante territoriale, contestualmente all’adesione al servizio, è previsto che l’azienda inoltri all’O.P.R.A. in formato cartaceo o via mail, agli indirizzi dell’organismo, l’allegato 3: scelta del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST).

L’Organismo comunica all’azienda, tramite la segreteria, il nominativo del R.L.S.T. assegnato, insieme all’indirizzo mail attribuitogli, che devono essere portati a conoscenza dei lavoratori.

L’azienda provvede, perciò, ad inviare all’O.P.R.A. l’allegato 5: Comunicazione all’O.P.R.A. dell’avvenuta informazione ai lavoratori del nominativo RLST, insieme all’allegato 4: Comunicazione all’RLST c/o OPRA dell’organigramma aziendale.

Nel caso in cui i lavoratori optino, invece, per il R.S.L. interno, l’azienda deve inviare all’O.P.R.A. l’allegato 4, con allegati il verbale di elezione del RLS (Allegato 2), la comunicazione all’INAIL e l’Attestato di frequenza del corso di formazione (32 ore).

La informiamo che i dati da Lei forniti con l’invio di tali allegati, saranno trattati dall’O.P.R.A. e resi disponibili al R.L.S.T., con le finalità indicate nella seguente tabella:

Tab. 2 – Dati raccolti dall’O.P.R.A. presso l’interessato e resi disponibili al R.L.S.T.. Allegati 3, 4 e 5.

4. Accesso in azienda del R.L.S.T.

Fermo restando gli obblighi del datore di lavoro nell’applicazione della normativa sulla sicurezza, si evidenzia che la visita sul luogo di lavoro del R.L.S.T. rientra nell’ambito delle “azioni partecipative” dei soggetti del sistema di prevenzione e protezione previste dal Testo Unico sulla Sicurezza, perciò non ha alcun fine ispettivo o sanzionatorio.

Il costo del servizio è compreso nella quota di adesione all’E.B.A.S. e pertanto nient’altro è dovuto in termini economici.

La visita in azienda del R.L.S.T. consente di assolvere, in particolare, agli adempimenti previsti alle lettere a), h), l), m), n) dell’art. 50 del Testo Unico sulla Sicurezza, concernenti il ruolo del R.L.S.T. nell’ambito della valutazione dei rischi e dell’individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle misure di prevenzione.

L’azienda, perciò, per consentire al R.L.S.T. l’espletamento della sua funzione, deve consegnargli2, previa richiesta, copia del documento di valutazione dei rischi (comma 4, art. 50, Testo Unico sulla Sicurezza); si precisa che, nel caso di appalto, il R.L.S.T. dovrà ricevere copia del documento sia dall’azienda committente e sia dalle aziende appaltatrici (comma 5).

Il R.L.S.T. è tenuto al rispetto della normativa vigente in materia di privacy, nonchè al segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni (comma 6).

Alla consultazione del testo del D.V.R. segue, a cura del R.L.S.T., la compilazione della Chek list “Verifica idoneità del DVR”, secondo la modulistica adottata dall’O.P.R.A., contenente le informazioni che il documento deve possedere in base al Testo Unico sulla Sicurezza (art. 28 e 29).

Alla consultazione del P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza) segue invece, sempre a cura del R.L.S.T., la compilazione della Check list “Verifica idoneità del POS ai requisiti minimi”, ai sensi dell’art. 89 comma 1 lettera h e dell’Allegato XV del Testo Unico sulla Sicurezza.

Una volta compilate le Chek list, il R.L.S.T. ne consegna una copia all’azienda e una all’O.P.R.A. (art. 2.1.16 dell’Accordo nazionale attuativo del Testo Unico sulla Sicurezza e art. 4, comma 7 del Protocollo regionale di attuazione).

Il DVR/POS e le Chek list, in formato pdf, vengono poi archiviate dal R.L.S.T. nella propria area riservata, all’interno del software gestionale gestito dall’O.P.R.A., nella sezione dedicata all’azienda di riferimento.

I dati consultati analizzando il DVR/POS e riportati nelle Chek list possono essere così schematizzati:

Tab. 3 – Dati archiviati dal R.L.S.T… Chek list DVR/POS..

L’O.P.R.A. ha poi adottato un’apposita modulistica che il R.L.S.T. deve compilare in occasione della visita in azienda o di incontri formativi in materia di sicurezza in cui possa essere coinvolto. I moduli adottati a tal fine sono tre: il Mod. 03 Scheda di attività RLST , il Mod. 04 Verbale di formazione e il Mod. 05 Questionario visita in azienda.

Il R.L.S.T., nel corso della visita o degli incontri formativi, compila i report utilizzando la modulistica suindicata e, successivamente, provvede alla loro scansione e upload del file in formato pdf nella propria area riservata, all’interno del software gestionale gestito dall’O.P.R.A., nella sezione dedicata all’azienda di riferimento.

Il software gestionale poi prevede un’apposita sezione, chiamata “Strumenti RLST”, in cui per ogni Mod. 3 o Mod. 5 acquisiti nel sistema, il R.L.S.T. appone o meno, a seconda dei risultati ottenuti in occasione della visita, il check su deteminate informazioni preimpostate, che verranno utilizzate dall’O.P.R.A. nell’ambito dello svolgimento delle proprie funzioni, attribuitegli dalla normativa e dagli accordi sottoscritti, e per finalità statistiche.

I dati trattati contenuti nei report sono sostanzialmente quelli riportati nelle tabelle 2 e 3, ma vengono evidenziate anche eventuali problematiche emerse in occasione della visita.

5. Rimborso quote sicurezza.

Nel caso in cui i lavoratori optino per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) aziendale, è prevista la possibilità per l’azienda di chiedere il rimborso degli importi relativi all’attività degli R.L.S.T., con le modalità e scadenze previste nel Regolamento dell’O.P.R.A..

I dati da Lei forniti, in occasione della richiesta all’O.P.R.A. del rimborso di quote versate indebitamente, verranno trattati dalla segreteria utilizzando le procedure fornite dal software gestionale dell’Ente e secondo le modalità e finalità indicate nel prospetto seguente:

Tab. 4 – Dati raccolti presso l’interessato. Domanda rimborso quote RLST.

Contestualmente alla domanda di rimborso l’azienda dovrà inviare, qualora non l’abbia già fatto, l’allegato 4, con allegati il verbale di elezione del RLS (Allegato 2), la comunicazione all’INAIL e l’Attestato di frequenza del corso di formazione (32 ore), i cui dati saranno trattati al fine di rilevare l’attestazione dell’elezione e della data di nomina del R.L.S.A., dell’avvenuta frequenza del corso di formazione e della successiva comunicazione all’INAIL da parte del datore di lavoro. L’O.P.R.A., di conseguenza, provvederà alla cancellazione dell’azienda dagli elenchi delle imprese che hanno aderito al servizio del R.L.S.T. da comunicare all’INAIL (comma 8 bis art. 51 del Testo Unico sulla Sicurezza).

Si precisa che il rimborso avverrà previa verifica della regolarità contributiva, secondo le modalità previste nel Regolamento dell’E.B.A.S..

6. Periodo di conservazione dei dati.

La informiamo che i dati da Lei forniti, in occasione dell’adesione al servizio, delle visite periodiche effettuate nei luoghi di lavoro dal R.L.S.T., degli incontri formativi in cui sia stato coinvolto il R.L.S.T. o della consultazione del D.V.R./P.O.S. da parte del R.L.S.T., potranno essere trattati, con le finalità indicate nei paragrafi precedenti, per tutto il periodo in cui l’azienda risulti attiva e/o con personale in forza, oppure sino alla eventuale elezione del R.L.S. aziendale. In questi casi, si assumeranno le opportune misure in ambito informatico e procedurale che escludano l’accesso ai dati, salvo l’eventuale possibilità di utilizzare i recapiti per l’invio di comunicazioni informative riguardanti l’attività dell’Organismo, previa autorizzazione del Responsabile del trattamento.

La conservazione della documentazione raccolta avverrà, comunque, per un periodo non superiore a quello previsto dalla normativa vigente in materia.

7. Diritti dell’interessato.

Le ricordiamo che, nel corso del trattamento dei dati da Lei forniti, avrà la possibilità di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati e, in particolare, di chiederne la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento oppure di opporsi al loro trattamento (Diritto di accesso – lettera e) art. 15 Regolamento UE n. 2016/679).

La rettifica dei dati personali inesatti da Lei richiesta dovrà esserle fornita dal titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo e avrà il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa (Diritto di rettifica – art. 16).

Il titolare del trattamento avrà inoltre l’obbligo di provvedere, senza ingiustificato ritardo, alla cancellazione dei dati da Lei eventualmente richiesta per i motivi previsti all’art. 17 del Regolamento UE (Diritto alla cancellazione).

Potrà inoltre chiedere e ottenere la limitazione del trattamento, nei casi previsti (Diritto di limitazione – art. 18), e il titolare del trattamento dovrà comunicare ai destinatari a cui sono stati trasmessi i dati, le eventuali rettifiche/cancellazioni/limitazioni del trattamento (art. 19).

La informiamo, inoltre, che potrà richiedere al titolare del trattamento i dati da Lei forniti, in formato pdf o su supporto informatico, e trasmetterli senza impedimenti ad un altro titolare del trattamento (Diritto alla portabilità dei dati – Art. 20).

Lei avrà il diritto di opporsi, in qualsiasi momento e per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati che La riguardano (Diritto di opposizione – art. 21) cosi come potrà revocare in qualsiasi momento il consenso prestato (Diritto di revoca del consenso – art. 7).

Un altro diritto che Le è riconosciuto dal Regolamento è, infine, quello di proporre reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali (art. 51).

Si precisa che l’eventuale limitazione del trattamento o l’esercizio del diritto di opposizione o di revoca, non consentirebbe all’azienda di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza, dai CCNL e dagli accordi interconfederali sottoscritti dalle Parti Sociali.

L’esercizio dei premessi diritti potrà essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo pec, all’indirizzo opra.sardegna@pec.it, o lettera raccomandata a/r, all’indirizzo dell’O.P.R.A., presso l’E.B.A.S., in Via Goceano, 8 – 09125 Cagliari (CA).

8. Responsabili e incaricati.

L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale dell’ O.P.R.A..

Compila e invia ai nostri indirizzi (fax 070653613/mail opra.sardegna@ebas.sardegna.it) il Consenso_trattamento dati personali

1 Testo Unico per la Sicurezza e successivi D.L. n. 194/2009, D.L. n. 78/2010, L. n. 96/2010 e L. n. 136/2010.

2 Sul diritto del R.L.S.T. a ricevere copia del D.V.R. si veda la Sentenza n. 7273/09 RGL del Tribunale Ordinario di Milano – Sezione Lavoro emessa nel corso dell’udienza del 29/01/2010, che ha definitivamente dissolto i dubbi avanzati in materia.

Contatti:

Via Goceano 8 – c/o EBAS – 09125 – Cagliari

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E-mail: opra.sardegna@ebas.sardegna.it

PEC: opra.sardegna@pec.it

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